Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»;

          b) al secondo comma le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».